Buoni Pasto 2026: la disciplina fiscale, tra soglie e vantaggi La pausa pranzo aziendale cambia volto.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sull’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ritoccando verso l’alto i limiti di esenzione fiscale e contributiva per i ticket restaurant digitali.
Le nuove soglie di esenzione (2026)
Il regime di favore prevede limiti differenti a seconda del supporto utilizzato:
- Buoni pasto elettronici (digitali): la soglia di esenzione sale da 8,00 € a 10,00 € al giorno. Fino a questo importo giornaliero, il valore del buono non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente né alla base imponibile contributiva. Su base annua (stimando circa 220 giorni lavorativi), il vantaggio esentasse arriva fino a 2.200 €.
- Buoni pasto cartacei: restano invariati a 4,00 € al giorno.
Eventuali importi eccedenti queste soglie giornaliere vengono assoggettati a tassazione ordinaria e contribuzione come normale reddito da lavoro dipendente.
Regole di erogazione per i dipendenti
Per mantenere il regime di totale esenzione fiscale, l’assegnazione dei buoni pasto deve rispettare precisi criteri:
- Principio di non discriminazione: i buoni non possono essere concessi ad personam (cioè solo a singoli lavoratori a discrezione del datore), ma devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee (ad esempio: stesso livello contrattuale, stesso reparto o sede).
- Natura della prestazione: hanno natura assistenziale e non retributiva; di conseguenza sono esclusi dal conteggio di ferie, malattia e Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
- Utilizzo e cumulabilità: non sono cedibili, non danno diritto aresto in contanti e vige il limite di cumulabilità (generalmente fino a 8 buoni per singola sessione d’acquisto, salvo diverse disposizioni di legge o convenzioni).
- Smart working: non esiste un obbligo automatico di erogazione del buono pasto durante le giornate di lavoro agile, salvo quanto stabilito dai singoli accordi aziendali o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
Il punto di vista delle aziende e dei datori di lavoro
Per le imprese che erogano i buoni pasto, la fiscalità offre importanti vantaggi:
- Deducibilità dei costi: i costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto sono deducibili dal reddito d’impresa al 100%.
- Detraibilità IVA: l’IVA sull’acquisto dei buoni pasto elettronici è detraibile (con aliquota ordinaria al 4% per i titolari di partita IVA con dipendenti in regime ordinario).
- Pubblica Amministrazione: per i dipendenti pubblici restano fermi i vincoli normativi specifici (come il limite massimo di 7,00 € previsto da precedenti decreti).
- Liberi professionisti e partite IVA: per i professionisti senza dipendenti (art. 54 TUIR) la deducibilità è ammessa fino al 75% della spesa e nel limite massimo del 2% del fatturato annuo (esclusi i contribuenti in regime forfettario).
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